Sentenza (20 giugno) 23 giugno 1994, n. 256; Pres. Pescatore - Red. Cheli
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato in data 4 novembre 1993 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che sia dichiarata, con riferimento all'art. 2, commi 2 e 3, d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 (l'illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 luglio 1959 n. 6 (Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano) e successive leggi di modifica e integrazione 3 ottobre 1991 n. 27, e 16 ottobre 1992 n. 36, nonché degli artt. 4, 6, 10 e 12 1. prov. 23 aprile 1992 n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), a causa del mancato adeguamento della suddetta normativa alle norme costituenti limiti di cui all'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, ed al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina in materia di pubblico impiego.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE