2. Si costituivano il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Regione Trentino-Alto Adige con atti distinti ma del tutto analoghi, contestando l'ammissibilità del conflitto proposto dalla Regione Veneto. Il ricorso, infatti, non rivendicherebbe una competenza della Regione ma si limiterebbe ad affermare l'illegittimità dell'atto dello Stato, per essere stato adottato dal Presidente della Repubblica anziché dal Parlamento o dalla Corte costituzionale; conterrebbe, dunque, censure deducibili, come tali, solo innanzi al giudice amministrativo.
Ed, infine, il conflitto risulterebbe inammissibile anche perché non attinente ad una competenza della Regione, ma ad una questione di confine che interesserebbe primariamente i Comuni e solo di riflesso le Regioni in cui i Comuni sono compresi.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE