(1) La Provincia può adottare misure negli ambiti di formazione e aggiornamento per le donne, di sensibilizzazione dell’opinione pubblica al tema delle pari opportunità e di promozione della cultura femminile, ovvero può promuovere misure e progetti da parte di enti e strutture privati e organizzazioni, gruppi e iniziative femminili attivi a livello provinciale.
(2) Le relative direttive di attuazione sono emanate dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora o assessore competente.
(3) I contributi sono assegnati dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessora o assessore competente.
(4) In accordo con il concetto di “azione positiva”, così come prevista nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, i datori di lavoro pubblici e privati e/o i loro rappresentanti sono tenuti ad adoperarsi per favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l’adozione di misure apposite rivolte alle donne e denominate azioni positive, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
(5) La presente legge promuove il principio dell’effettiva promozione delle donne, di cui al comma 1, anche in riferimento ad ambiti differenti da quello lavorativo e, in particolare, nella vita politica e sociale.