(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.197.907.227,58 euro a carico dell'esercizio finanziario 2011, derivanti dagli articoli 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), 7, 8, 9, 10 e 19 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2011.
(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 444.715.990,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2012 e 2013, derivanti dagli articoli 6, comma 1 (tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 6, comma 2 (tabella B), 9 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2012-2013 nel bilancio triennale 2011-2013.