(1) Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi e dell’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 12, sono determinate le seguenti misure di contenimento della spesa delle strutture della Provincia. Dette misure costituiscono altresì norme di coordinamento della finanza pubblica riferita agli enti dipendenti della Provincia e a quelli il cui ordinamento rientra nella potestà legislativa propria o delegata della Provincia:
- [al fine di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, nel 2011 la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non può essere superiore all'80 per cento di quella sostenuta nel 2009;] 6)
- [nel 2011 la spesa per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito della riduzione prevista alla lettera a), non può comunque essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009;]6)
- [nel 2011, anche al fine di incentivare l’utilizzo dei siti internet istituzionali per la diffusione delle informazioni, la spesa per pubblicazioni e campagne pubblicitarie non può essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009;]6)
- [nel 2011 la spesa per le attività di formazione, i concorsi ed i premi comunque denominati non può essere superiore all’80 per cento di quella sostenuta nel 2009. Al fine, tuttavia, di mantenere alto il livello di aggiornamento e di rendere possibile l’obiettivo di valorizzare le professionalità interne, sono escluse le spese per la formazione del personale dipendente;]6)
- nel 2011 gli incarichi di consulenza, formazione e collaborazione esterna di cui al presente articolo non sono soggetti a riduzione, se sono riferiti a progetti cofinanziati dallo Stato o dall’Unione Europea.
(2) Per garantire una efficace e trasparente applicazione delle misure di contenimento delle spese, l’elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, degli enti il cui ordinamento istituzionale rientra nelle competenze legislative proprie della Provincia o nelle competenze legislative delegate, nonché delle società da essa partecipate a maggioranza va pubblicato nel sito internet della Provincia autonoma di Bolzano secondo le modalità di cui all’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere dal 1° settembre 2011 la gestione della scuola dell’infanzia “Dante Alighieri” di Bolzano, fatte salve le competenze comunali. A tale scopo il contingente dei posti delle scuole dell’infanzia in lingua italiana è aumentata di otto unità a tempo pieno.
(4) I servizi dei Centri visite dei parchi naturali sono assunti, dal 1°gennaio 2011, dalla Provincia, con contestuale passaggio del personale in servizio presso tali centri alla Provincia medesima. A tali fini la dotazione organica del ruolo generale è aumentata di otto unità a tempo pieno.
(5) Per effetto degli aumenti di cui ai commi 3 e 4, la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia ammonta a 18.515 unità a tempo pieno. Gli stanziamenti autorizzati per l’esercizio finanziario 2011 sulle UPB 02100 e 04125 tengono conto sia della maggiore spesa riferita alla dotazione organica aggiornata col presente comma, sia della minore spesa risultante dalle riduzioni previste dal comma 6.
(6) Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sono disposte, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure:
- la dotazione organica complessiva del personale stipendiato è ridotta, nel prossimo quinquennio, in misura non inferiore al 3 per cento della dotazione indicata al comma 5;
- le spese per missioni, escluse quelle per compiti ispettivi, per la difesa in giudizio e per le relazioni istituzionali con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i ministeri, con la Commissione Europea e le sue direzioni generali, sono ridotte in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;
- per il quadriennio 2010-2013 non si dà luogo a contrattazione collettiva per l’adeguamento degli stipendi all’inflazione e per l’aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative; 7)
- alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c), saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto. 8)9)
(6/bis) Le aziende speciali, le istituzioni e le società controllate direttamente dalla Provincia si attengono al principio di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine la Giunta provinciale, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 10)
(7) Ulteriori misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sono eventualmente individuate e proposte alla Giunta provinciale dalla Commissione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 16 luglio 2013, ha dichiarato illegittimi le lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
Vedi anche l'art. 6, commi 1 e 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), è stata dichiarata non fondata con la sentenza 4 luglio 2012, n. 189.
L'art. 13, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.