(1) Ai sensi dell’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, la Provincia, i suoi enti strumentali ed i comuni insistenti sul territorio provinciale concorrono agli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché agli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, nelle misure di seguito specificate:
- la Provincia, per 59 milioni di euro, ovvero per la minore misura risultante dal patto di stabilità interno;
- i comuni, per complessivi 12 milioni di euro;
- gli enti e gli organismi strumentali, per complessivi 4,7 milioni di euro.
(2) Le modalità del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono specificate nel patto di stabilità provinciale di cui all’articolo 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
(3) Gli enti strumentali della Provincia, così come individuati nell’allegato 9 del bilancio provinciale, sostengono per l’attività ordinaria nel 2011 una spesa complessiva inferiore del 5 per cento a quella sostenuta nel 2010. Per l’Istituto per l’edilizia sociale (IPES) in luogo della decurtazione si intende assolto, da parte della Provincia, l’obbligo finanziario assunto con il contratto di repertorio n. 22888 del 26 luglio 2010, ad eccezione di quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto.