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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 22 novembre 2010 , n. 131)
Disposizioni in materia di gioco lecito

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo") 2) delibera sentenza

(1) Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:

"Art. 5/bis (Giochi leciti) - 1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri.”

(2) Nell'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.

massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300 - Giochi d'azzardo - disposizioni provinciali contenti distanze minime tra sale giochi e d.c. zone sensibili come scuole e strutture sanitarie - leggittimità
2)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.