(1) Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, sono emanate entro un anno dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali previste dagli articoli 9 e 10.
(2) Le direttrici e i direttori della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici del secondo ciclo. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è prevista la frequenza di un apposito percorso formativo, definito dalla Giunta provinciale.
(3) Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti delle scuole paritarie.
(4) Le deliberazioni della Giunta provinciale e i regolamenti di esecuzione da emanare in base alla presente legge sono sottoposti preventivamente al parere del Consiglio scolastico provinciale.
(5) La durata in carica del Consiglio scolastico provinciale è prorogata fino al 31 agosto 2012. Nell’anno scolastico 2010/2011 la presidenza spetta alla sezione tedesca e nell’anno scolastico 2011/2012 alla sezione italiana.