Pubblicata al supp. 3 del B.U. 27 ottobre 2009, n. 44.
(1) Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 5, il comma 7 dell’articolo 27, il comma 1 dell’articolo 28, i commi 2 e 3 dell’articolo 31 e l’articolo 52 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, con effetto dalla data in entrata in vigore della medesima legge e con reviviscenza del precedente testo di legge.
(2)4)
(3) Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2009 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 3, comma 1, tabella A, della legge provinciale 9 aprile 2009, n.1:
Tabella A
n. 115
+
750.000 euro
n. 116
-
1.250.000 euro
n. 124
2.754.131 euro
n. 134
15.000.000 euro
n. 137
11.745.869 euro.
(4) Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’anno finanziario 2009 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:
Spese in diminuzione:
UBP 15200
UBP 17205
UBP 19230
11.745.869 euro
Spese in aumento:
UBP 15100
UBP 19200
15.000.000 euro.
Sostiuisce l'art. 16 della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.