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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 40 (Concessioni)

(1)  Le concessioni di cui all’articolo 39 sono rilasciate dal consorzio territorialmente competente. In esse sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

(2)  Senza che sia necessario ripeterlo nell’atto, tali concessioni s’intendono in tutti i casi accordate:

  1. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  2. con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti da opere, atti o fatti permessi;
  3. con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
  4. con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni della presente legge;
  5. con l’obbligo al pagamento di tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti, comunque collegate;
  6. con l’obbligo di rimuovere le opere e di riduzione in pristino al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

(3)  Qualsiasi concessione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’emanazione all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  Le concessioni sono rinnovabili; il concessionario deve comunque farne domanda al consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

(5)  Avverso il provvedimento di cui al comma 1 l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua pubblicazione, come previsto all’articolo 19, comma 1.

(6)  Il consorzio tiene un apposito registro delle concessioni.

(7)  Tutte le autorizzazioni rilasciate in violazione dell’articolo 39 ovvero in mancanza o in difformità della concessione di cui al presente articolo sono nulle.

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