(1) La dotazione del fondo di cui all’articolo 21/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 2010 (UPB 27120) è stabilita in 100 milioni di euro.
(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.390.323.654,24 euro a carico dell’esercizio finanziario 2010, derivanti dall’articolo 6, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dagli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e dal presente articolo 15, comma 1, della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, comma 2, stimata in 4,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede con corrispondenti quote delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2010.
(3) Alla copertura degli oneri per complessivi 557.146.393,86 euro a carico degli esercizi finanziari 2011 e 2012, derivanti dall’articolo 6, comma 1 (tabella A), e dall’articolo 7, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, dall’articolo 6, comma 2 (tabella B), e dagli articoli 8 e 10, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2011-2012 nel bilancio triennale 2010-2012.