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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 71)
Disciplina dell'agriturismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 3 (Connessione con l'attività agricola)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole.

(2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.

(3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

massimeDelibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica (modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012)