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In vigore al: 08/03/2016

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 8 (Finanziamento delle scuole dell'infanzia)  delibera sentenza

(1) Le spese di gestione delle scuole dell'infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente gestore, quelli a carico della Provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo.

(2) L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.

(3) Durante i periodi di interruzione dell'attività di insegnamento, nelle scuole dell'infanzia la Giunta provinciale può promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.

(4) Alle scuole dell'infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.

massimeDelibera N. 1150 del 27.04.2009 - Determinazione della retta massima mensile per le scuole materne provinciali con decorrenza dall'anno scolastico 2009/2010
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