(1) I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell'offerta formativa:
(2) Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell'infanzia.
(3) Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresì le modalità di integrazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell'infanzia.