(1) L’Amministrazione provinciale gestisce il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, anche per le scuole dell’infanzia e le scuole paritarie e riconosciute, attraverso l’attivazione di un sistema informativo, secondo criteri e modalità che garantiscono in particolare l’utilizzazione in rete dei dati e delle informazioni. Il sistema informativo comprende l’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni. Per l’alimentazione del sistema informativo possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.
(2) Il sistema informativo può contenere dati definiti sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il cui trattamento è strettamente necessario all’organizzazione del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione.
(3) I dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti pubblici e privati che forniscono servizi diretti agli alunni e alle alunne, purché funzionali ad una migliore organizzazione del servizio scolastico, nonché ai comuni, all’Azienda sanitaria, al Sindaco del comune competente, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché alle unità organizzative provinciali competenti esclusivamente per il conseguimento dei loro fini istituzionali. 6)