(1) L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
(2) L’attività educativa nelle scuole dell’infanzia e l’insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell’anno scolastico.
(3) La Giunta provinciale, sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. 3)4)