(1) Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.
(2) La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.
(3) Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.
(4) La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.2)