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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 22 (Profili professionali)  

(1)  Per le attività artigianali il cui esercizio è subordinato al superamento di un esame e a una qualifica professionale di base, devono essere stabiliti profili professionali che dovranno definire i rispettivi ambiti di attività nonché le conoscenze e competenze professionali necessarie all'esercizio dell'attività a regola d'arte.

(2)  L'assessore o l'assessora all'artigianato approva i profili professionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. I profili professionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.