(1) Con effetto dal 1° luglio 2008 sono abrogati gli articoli 21, ad eccezione del comma 3, nonché l'articolo 21/bis della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, essendo il relativo assegno sostituito dalle nuove prestazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.
(2) Ai beneficiari dell'indennità di accompagnamento e/o dell'assegno di ospedalizzazione a domicilio in data 30 giugno 2008 spetta, a decorrere dal 1° luglio 2008, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento precedente e l'assegno eventualmente d'importo inferiore di cui alla presente legge. L'assegno è corrisposto finchè la differenza non sarà assorbita da futuri aumenti. A tal fine è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa precedente.