(1) La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, mediante:
(2) Nel caso di azioni intraprese in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione degli aiuti, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge e dai relativi criteri applicativi vigenti, allo scopo di garantire la coerenza delle procedure individuate con l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia affidata a un comitato tecnico nominato ad hoc. 8)
(3) Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso. 8)