(1) La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.
(2) Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
(3) Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un’adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.
(4) Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l’innovazione. Il Comitato può avvalersi dell’assistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione.6)