(1) L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per cinque anni.
(2) Il comitato tecnico esprime parere su progetti presentati in base alla presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della stessa. Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.
(3) Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.
(4) Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri sostituti. 4)