(1) L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d'impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura «CE» di conformità, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema, pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'articolo 51 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.
(2) L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando se la mancata conformità deriva:
(3) L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta nei casi di cui al comma 1 i provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa.
(4) Se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.