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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Trasporti
Disciplina delle linee di trasporto funiviario
Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
Titolo II Funivie in servizio pubblico
Capo IV
Espropriazione per pubblica utilità
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
1)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
Art. 20 (Norme applicabili)
Art. 21 (Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)
Art. 22 (Oggetto dell'espropriazione)
Art. 23 (Accesso alla proprietà privata)
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
Disposizioni in materia di tributi
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Art. 8
Art. 9
Art. 10 (Adeguamento di leggi provinciali)
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Abrogazioni)
Art. 40 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
A
a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
B
C
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
a) Accordo 11 dicembre 2007
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1997, n. 2834
b) Accordo 14 aprile 2008
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 3366
c) Accordo15 settembre 2008
d) Accordo5 maggio 2009
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 6151
e) Accordo 11 dicembre 2007
f) Accordo 14 luglio 2015, n.
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 2912
(siglato il 1° agosto 2000)
Dichiarazione preliminare
Principi generali
Art. 1 (Campo di applicazione)
Art. 2 (Graduatorie - Domande - Requisiti)
Art. 3 (Titoli per la formazione delle graduatorie)
I - Titoli accademici e di studio:
II - Titoli di servizio
Assistenza primaria
CAPO III
Allegato A
Prestazioni aggiuntive
Procedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale
Allegato D
Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili
Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto nei casi di sostituzione volontaria
Allegato G
(articolo 31, lettera g)
Allegato I
i) Accordo 22 dicembre 1998
j) Accordo 1° agosto 2000
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
Istituzione dell’Agenzia per la protezione civile e connesse modifiche del Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile
Modifiche di altre leggi provinciali connesse all’istituzione dell’Agenzia
Art. 15 (Modifiche della , recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”)
Art. 16 (Modifiche della , recante “Ordinamento dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)
Art. 17 (Modifica della , recante “Disciplina del Servizio di soccorso alpino”)
Art. 18 (Entrata in vigore)
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
A Tempo libero
B Sport
a) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
c) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
d) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
e) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
f) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
Art. 1
Progettazione, costruzione ed esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa
Norme generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Norme tecniche di sicurezza per la progettazione e la costruzione
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto
Prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza
Art. 19 (Regolamento di esercizio)
Art. 20 (Personale)
Art. 21 (Modalità di esercizio)
Art. 22 (Manutenzione, verifiche e prove periodiche, nonché modifiche all'impianto)
Art. 23 (Durata in servizio delle funi)
Art. 24 (Sorveglianza tecnica degli impianti)
i) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
l) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
m) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
Disposizioni generali
Funivie in servizio pubblico
Funivie in servizio privato e teleferiche
Competenza e autorizzazioni
Art. 31 (Autorizzazioni)
Art. 32 (Suddivisione delle funivie)
Art. 33 (Nullaosta all'esercizio)
Art. 34 (Esperte/Esperti di funivie)
Art. 35 (Norme di sicurezza per le funivie)
Art. 36 (Contributi per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea)
Art. 37 (Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento dell'impianto)
Art. 38 (Esercizio delle funivie)
Art. 39 (Prove e verifiche tecniche)
Disposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza
Disposizioni transitorie e finali
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico