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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 9 (Licenza di attingimento)

(1)  La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  , corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa del rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

(2)  Il canone dovuto a norma di legge deve essere pagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

(3)  I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giorno per trivellazioni presso cantieri di pubblico interesse sono esenti dal canone e possono essere esercitati liberamente previa comunicazione all'ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)  Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al 10 per cento della portata di acqua disponibile nel corso di acqua e per una durata massima fino a 30 giorni consecutivi. Devono essere rispettati i diritti esistenti.

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.