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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 6 (Divieto di utilizzo)  

(1)  Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

(2)  Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  dispone l'interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste. Per le derivazioni a scopo idroelettrico l’interruzione della derivazione deve essere immediata senza eccezioni. 15)

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
15)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.