In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 5 (Riconoscimenti)

(1)  Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

  1. la derivazione d'acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;
  2. persistono i fini originari dell'utenza;
  3. gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;
  4. in caso di utenze irrigue, l'impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un ulteriore sufficiente approvvigionamento d'acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;
  5. lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.

(2)  Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

(3)  La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

(4)  L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.