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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 2 (Competenze)

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua. 4)

4)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 36, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.