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In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 13 (Acque minerali)       delibera sentenza

(1)  Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  La concessione delle acque minerali, da derivarsi esclusivamente da corpi idrici sotterranei e superficiali per i quali sono realizzate aree di tutela, è rilasciata secondo le modalità previste dalla disciplina concernente le acque pubbliche, previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale.

(3)  Ai fini dell'imbottigliamento o dell'uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento del carattere minerale delle acque è effettuato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  di concerto con l'Azienda sanitaria di Bolzano.

(4)  La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle acque impiegate per trattamenti idrici non terapeutici nelle strutture alberghiere e affini, tipiche della tradizione locale.

(5)  Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L'importo del canone annuo è così fissato:

  1. per le acque destinate all'imbottigliamento euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 5.940,00;
  2. per le acque destinate all'uso termale o altro uso terapeutico euro 297,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 2.970,00;
  3. per le acque destinate ad altro uso euro 178,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di euro 178,00.

(6)  Il canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla Giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro.

(7)  Il canone per le concessioni già rilasciate è adeguato alle disposizioni della presente legge, tenendo conto delle portate medie utilizzate negli ultimi tre anni.

(8)  Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano per le acque minerali di cui al presente articolo.

(9)  Le aree di tutela necessarie per le sorgenti di acqua minerale non concesse vengono istituite dall'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  e gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.23) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008 - Attribuzione del riconoscimento delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Legittimità costituzionale.
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
23)
La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 12 - 28 marzo 2008, n. 73, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13.