(1) Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente 5) una commissione composta da:
(2) In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d'emergenza.
(3) Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:
(4) I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell'interessato.
(5) Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.