(1) Dalle piccole sorgenti può essere prelevata ed utilizzata liberamente per uso potabile e domestico una quantità d'acqua fino a complessivi 0,40 litro secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.
(2) Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell'acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)