In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 1 (Ambito di applicazione)    delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(2)  È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica. 3)

massimeDelibera N. 2691 del 25.07.2005 - Direttive per le utenze di innevamento artificiale
3)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.