(1) Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concessi a studentesse e studenti capaci e meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate.
(2) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabiliti negli appositi criteri. Vengono considerati i redditi ed il patrimonio dello studente e dei suoi genitori. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia separata/o legalmente, divorziata/o, orfana/o di entrambi i genitori o abbia figli propri, vengono considerati soltanto il loro reddito e patrimonio e, se coniugata/o, anche il reddito e patrimonio del coniuge. Ciò vale anche per le studentesse e gli studenti che, prima dell'inizio dello studio, abbiano svolto un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni ed abbiano percepito un reddito adeguato per assicurare il proprio mantenimento.
(3) Il reddito massimo ammissibile nonché i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti nel bando di concorso.