Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 20 aprile 2004, n. 16.
(1) 4)
(2) 5)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società rispettivamente a partecipare al capitale di una società avente come finalità la progettazione, la realizzazione e la gestione del tunnel di base del Brennero e dei relativi accessi, per una spesa massima a carico dell'esercizio 2004 di 100.000 euro.
(4) 6)
Omissis.
Riportato in nota all'art. 5 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
Riportato in nota all'art. 4 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.