Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2002, n. 32.
(1) La Commissione per i procedimenti referendari verifica la regolarità delle firme raccolte, anche sommando le firme di più iniziative referendarie riguardanti la stessa legge, e decide sulla procedibilità del referendum entro 30 giorni dal deposito delle firme oppure da quando ne abbiano fatto richiesta almeno sette consiglieri provinciali. Per l'esatta determinazione del numero di elettori necessari si prendono come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.
(2) Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge non è stata avanzata richiesta di referendum o se questa sia stata dichiarata improcedibile dalla Commissione per i procedimenti referendari, il Presidente della Provincia provvede alla promulgazione della legge.