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In vigore al: 08/03/2016

c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 71)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 50 (Norme transitorie in materia concorsuale)   delibera sentenza

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di 1 e 2 livello dirigenziale, è inquadrato nel ruolo unico dirigenziale .

(2)  Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche: fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex 2 livello dirigenziale e l'ex 1 livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde l'ex 1 livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo 46.

(3)  Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento economico di fascia B.

(4)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(5)  Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine.119) 

(5/bis)  Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è possibile l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonché per le assunzioni relative alle sostituzioni.120) 121)

(6)  La disciplina di cui ai commi 5 e 5/bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine.122) 

massimeDelibera 27 marzo 2006, n. 1022 - Revoca della propria deliberazione n. 3888 del 5 novembre 2001. Determinazione del trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza (modificata con delibera n. 1554 del 22.12.2015)
119)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
120)
Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
121)
Vedi art. 9, comma 10, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
122)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
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