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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 45 (Numero legale)

(1)  Per la validità delle deliberazioni tanto della commissione locale, quanto della Commissione provinciale per i masi chiusi è necessaria la presenza della maggioranza dei loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti decide il voto del/della presidente.

(2)  Copia della decisione motivata viene notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.