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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 44 (Deliberazioni soggette al controllo della Ripartizione provinciale agricoltura)   delibera sentenza

(1)  Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi concernenti la costituzione o lo svincolo di maso chiuso o il distacco di costruzioni di qualsiasi genere devono essere trasmesse con i relativi atti alla Ripartizione provinciale agricoltura entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data di arrivo alla Ripartizione provinciale agricoltura, a meno che entro questo termine detta Ripartizione non proponga reclamo alla Commissione provinciale per i masi chiusi, la quale può confermare, modificare o annullare l'autorizzazione.

(2)  Per le autorizzazioni spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento vale come data di arrivo quella della ricevuta, per quelle arrivate per posta ordinaria vale la data del protocollo di entrata dell'ufficio competente. Se la consegna viene fatta personalmente, l'ufficio dà conferma immediata del ricevimento.

(3)  Nel caso di incompletezza degli atti, vengono richieste ulteriori informazioni e il termine di 30 giorni decorre dalla data di arrivo delle informazioni richieste.

(4)  Sulle autorizzazioni diventate esecutive la Ripartizione provinciale agricoltura applica la seguente dicitura: "Esecutivo ai sensi dell'articolo 44 della legge sui masi chiusi."

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004 - Maso chiuso - delibera commissione locale - esecutività dopo 30 giorni - reclamo alla Commissione provinciale - interruzione del termine