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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 35 (Mantenimento dei/delle discendenti del defunto o della defunta viventi nel maso)

(1)  I/le discendenti minorenni del defunto o della defunta che vivono nel maso e che sono coeredi della persona chiamata all'assunzione conservano, fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di essere mantenuti/e adeguatamente nel maso finché non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento continuativo con propri redditi o proprie sostanze, sempre che non percepiscano tali mezzi da altri. Fino a quando gli/le eredi del defunto o della defunta vengono mantenuti nel maso, il loro diritto di essere tacitati/e non è esigibile.