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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 19 ((Esclusione dei legittimari o delle legittimarie del defunto o della defunta dall'assunzione del maso)

(1)  Qualora la designazione dell'assuntore o dell'assuntrice venisse fatta a favore di eredi non legittimari o di eredi non legittimarie con preferenza rispetto ai discendenti o alle discendenti del testatore o della testatrice, la valutazione del maso chiuso agli effetti della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi determinati annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, sull'espropriazione, senza applicazione del coefficiente di rivalutazione; nella valutazione è compreso anche il valore dell'annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata esclusivamente per scopi agricoli.