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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 13 (Ammissibilità delle domande)10)   delibera sentenza

(1) Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l’udienza di discussione. 11) 12)

(2)  La commissione locale per i masi chiusi decide sulle domande presentate entro i termini e il relativo provvedimento ha effetto immediato sulla determinazione delle pertinenze. È fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

massimeCorte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176 - Competenza a pronunciare lo scioglimento di un maso chiuso – questione meramente ipotetica - inammissibilità
10)
La rubrica dell'art. 13 è stata così sostituita dall'art. 1, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
11)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
12)
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 176 del 1° luglio 2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.