(1) Ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica nonché della tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente, il comune, in accordo con il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, è autorizzato a prelevare a fini diagnostici un numero statisticamente significativo di piccioni e ad operare piani di contenimento della popolazione tecnicamente suffragati, compresa l'eventuale eutanasia di parte di essa.7)