(1) Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, dal direttore del Servizio veterinario provinciale.