Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 4 maggio 1999, n. 21
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione alla Società "BrennerCom" e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 350 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1999. 3)
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a disporre la partecipazione alla Società "Interbrennero S.p.A." e ad acquistare azioni di tale società per un importo di spesa non superiore a lire 8 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1999.
Con l'art. 9 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla Società BrennerCom SpA fino ad una spesa massima di lire 6 miliardi a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2000.
Con l'art. 4, comma 1, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "BrennerCom SpA", con sede a Bolzano, per una spesa massima di lire 17.510 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.
Con l'art. 5, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, la Giunta provinciale è stata autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "BrennerCom S.p.A." per una spesa massima di euro 3.900.000 a carico dell'esercizio 2003.