(1) Gli imprenditori agricoli singoli che nella loro azienda producono pane e lo pongono in vendita non necessitano per tale attività di autorizzazione o di altro atto di consenso comunque denominato e non devono essere iscritti in registri o elenchi di qualsiasi genere, a condizione che vengano utilizzati cereali prodotti nei propri fondi, che vengano garantiti gli standard igienico-sanitari minimi a tutela della salute pubblica e che l'attività costituisca attività ausiliaria a quella propria dell'agricoltura. L'inizio dell'attività va denunciata al sindaco competente per territorio.
(2) Il pane può essere venduto presso l'azienda agricola nonché sul mercato contadino.5)