(1) Se la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda specifici interventi e gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente per il detentore siano stati regolarmente effettuati, la macellazione a domicilio delle specie macellabili, ad eccezione degli animali da sottoporre, in base all'età, a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o ad altre prove diagnostiche obbligatorie per i quali permane l'obbligo della macellazione presso il macello, può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e comunque entro il limite massimo annuale di due unità bovine adulte (UBA). Il detentore deve comunicare l'avvenuta macellazione degli animali al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria secondo i termini previsti dalla normativa vigente.11)
(2) Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate al solo consumo nell'ambito familiare e non possono essere commercializzate nè somministrate al pubblico.
(3) I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento, a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.
(4) Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 viene comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00.
(5) La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo viene esercitata dal servizio veterinario delle aziende sanitarie.12)