(1) Al fine di armonizzare le esigenze legate alla tutela della salute dei consumatori e della tutela dell'ambiente con quelle connesse alla redditività economica della gestione di aziende agricole, l'amministrazione provinciale promuove la produzione integrata quale produzione economica di frutti di alta qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso di prodotti chimici di sintesi.
(2) L'utilizzo della denominazione attestante la provenienza di prodotti dalla produzione integrata è consentito solamente agli aderenti a un programma per la produzione integrata, predisposto da un'apposita associazione provinciale riconosciuta come tale dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i principi, ai quali l'associazione deve ispirare il proprio statuto e il programma di produzione integrata per ottenere il riconoscimento.
(3) La Giunta provinciale può concedere a favore delle associazioni riconosciute ai sensi del comma 2 contributi fino al 50 per cento delle spese per l'esercizio delle funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni da queste fissate per i propri aderenti.
(4) Le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, e successive modifiche, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora emanata la relativa ordinanza-ingiunzione, soggiacciono comunque alle sanzioni amministrative pecuniarie ivi contenute.10)