(1) I programmi di qualità dei prodotti agricoli e delle carni sono fissati dalla Giunta provinciale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(2) Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 e per assicurare i sistemi di rintracciabilità dei prodotti agricoli e delle carni, la Giunta provinciale può concedere appositi contributi nell'ammontare di spesa autorizzata con la legge finanziaria annuale.9)