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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)

(1) Le modalità di erogazione dei mutui e dei contributi sono determinate con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione sarà prevista, dietro prestazione di adeguate garanzie, l'erogazione delle agevolazioni edilizie provinciali anche prima dell'intavolazione del diritto di proprietà, dell'annotazione tavolare del vincolo di cui all'articolo 62 e dell'intavolazione del diritto di ipoteca a garanzia del mutuo.

(2) In caso di mutui senza interessi, anche prima della stipulazione del contratto di mutuo possono essere concessi e, durante il periodo di prefinanziamento e preammortamento, dietro prestazione di adeguate garanzie, anticipazioni su stati di avanzamento dei lavori utilizzando le giacenze del fondo di rotazione di cui all'articolo 52.