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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)      delibera sentenza

(1) Il beneficiario può rinunciare in ogni tempo all'agevolazione edilizia e richiedere la liberazione dell'abitazione dal vincolo sociale alle seguenti condizioni:

  1. in caso di un mutuo senza interessi deve restituire alla Provincia un importo corrispondente al mutuo residuo e agli interessi legali sul mutuo residuo; gli interessi sono calcolati dal primo giorno di ammortamento del mutuo applicando il tasso d'interesse legale vigente al momento della rinuncia. L'importo da corrispondere alla Provincia a titolo di indennità per il vincolo sociale non può essere inferiore ad un terzo del mutuo senza interessi, che è stato concesso. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;92)
  2. in caso di mutuo agevolato viene a cessare l'ulteriore pagamento di contributi per interessi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;
  3. in caso di contributo decennale costante viene a cessare l'ulteriore pagamento dei contributi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma di cinque annualità. Negli ultimi quattro anni di durata del vincolo diminuisce l'importo indennitario in ragione per ciascun anno di un quinto dell'importo predetto;
  4. in caso di contributo a fondo perduto nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l'intero importo. Nel secondo decennio deve essere restituito, per ogni anno mancante al compimento del ventesimo anno di durata del vincolo, un decimo del contributo a fondo perduto.

(2) Qualora sulla medesima abitazione risultino tavolarmente annotati più vincoli ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, la rinuncia all'ultima agevolazione concessa è anche titolo per la cancellazione dei vincoli precedentemente annotati.93) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia - disciplina transitoria
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
92)
La lettera a) è stata integrata dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
93)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.